Novel Food: cosa sono i “nuovi alimenti”?

Con la globalizzazione e una crescente domanda di diversità alimentare, l’arrivo di nuovi alimenti o ingredienti sulle nostre tavole è diventato molto frequente. Le recenti introduzioni includono semi di chia, cibi di alghe o frutti di baobab. Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono i novel food approvati dall’Unione Europea.

Quali alimenti sono considerati Novel Food?

I novel food sono alimenti o ingredienti alimentari non consumati nell’Unione Europea prima del 15 maggio 1997 (data di entrata in vigore della 1° normativa relativa ai novel food). Possono essere di origine vegetale o animale o derivati ​​dalla ricerca scientifica e tecnologica, ma anche consumati tradizionalmente al di fuori dell’UE.

Per rientrare in questa categoria, il prodotto deve possedere una o più di queste caratteristiche:

  • Una struttura molecolare primaria nuova o deliberatamente alterata;
  • Composto o isolato da funghi, microrganismi o alghe. Ad esempio, acido docosaesaenoico DHA da microalghe.
  • Essere composto da piante o essere isolato da piante o animali (ad eccezione delle pratiche tradizionali di propagazione o riproduzione con comprovata esperienza). Ad esempio, le proteine ​​della colza.
  • Risultato di un processo produttivo non comunemente utilizzato. Ad esempio, pane o latte trattati con raggi UV per arricchirli di vitamina D.

Gli additivi alimentari (CE n°1333/2008), gli aromi (CE n°1334/2008), gli OGM alimentari (CE n°1829/2003) e i solventi di estrazione non sono interessati da questo regolamento.

L’immissione sul mercato europeo dei nuovi prodotti alimentari si basa su un sistema di autorizzazione preventiva. Un’industria fa la richiesta ad uno Stato membro dell’Unione Europea. Questo Stato membro produce una relazione con un esame nazionale da parte delle sue agenzie sanitarie. Dopo un possibile arbitrato a livello comunitario e un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Commissione europea prende una decisione definitiva.

Uno Stato membro può, temporaneamente, sulla base di una rivalutazione o sulla base di nuovi dati, limitare o sospendere la commercializzazione di un nuovo alimento nel proprio territorio, se ha motivo di ritenere che il suo consumo presenti dei rischi.

Gli alimenti autorizzati non rappresentano un rischio per la salute umana, la destinazione d’uso del nuovo alimento non fuorvia il consumatore e anche quest’ultimo non comporta alcuno svantaggio nutrizionale.

Revisione del regolamento sui nuovi prodotti alimentari

Il precedente regolamento (CE) n. 258/97 è stato rivisto dal regolamento (UE) 2015/2283, che è entrato in vigore il 1° Gennaio 2018. Questo nuovo regolamento semplifica e velocizza le procedure autorizzative. Le principali novità riguardano la centralizzazione del sistema di autorizzazione, la gestione della valutazione del rischio del nuovo alimento da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione europea gestirà le pratiche e la concessione o meno dell’autorizzazione. Inoltre, se storicamente è stato dimostrato che il nuovo alimento è un alimento tradizionale sicuro proveniente da un paese terzo e nessuno Stato membro o EFSA solleva problemi di sicurezza, la commercializzazione può aver luogo sulla base di una semplice notifica. Ciò dovrebbe stimolare l’innovazione e facilitare l’accesso al mercato per gli alimenti tradizionali che sono stati consumati da tempo in paesi al di fuori dell’UE.

Uno Stato membro da solo non può vietare o approvare un nuovo alimento autorizzato dall’UE. Tuttavia, ha la possibilità di limitare l’immissione sul mercato se ritiene che vi sia un rischio per la salute in virtù delle clausole di salvaguardia della legislazione alimentare.

L’etichettatura di questi nuovi alimenti rientra nel regolamento UE n°1169/2011. Tuttavia, alcuni elementi aggiuntivi relativi all’etichettatura possono essere richiesti per informare adeguatamente il consumatore.

Alcuni esempi di Novel Food

  • Seme di Chia (Salvia Hispanica L.) autorizzato nell’ottobre 2009. Questo seme proviene dal Sud e Centro America. Dopo la raccolta, i semi vengono puliti meccanicamente. Questi semi contengono circa il 20-22% di proteine, il 30-35% di grassi (di cui 1/3 di acido α-linolenico = omega-3) e il 25-41% di carboidrati e il 18-30% di fibre indigeribili (cellulosa, pentosano, lignina). È una fonte di vitamine del gruppo B, calcio, fosforo, potassio, zinco e rame. È autorizzato fino ad un massimo del 5% nei prodotti da forno.
  • D-tagatose autorizzato nel giugno 2005 dalla Food Standard Agency nel Regno Unito. Si trova naturalmente nella gomma di Stercuia setigera e nel latte vaccino riscaldato. È usato come dolcificante in bevande e yogurt.
  • Lipidi del Krill Antartico (Euphausia Superba): questo ingrediente autorizzato nel 2009 si ottiene estraendo olio con acetone, quindi filtrando ed evaporando il residuo. L’interesse di questo olio è il basso contenuto di trigliceridi e l’alto contenuto di acidi grassi omega-3: EPA, DHA e fosfolipidi.
  • Vaccinium macrocarpon estratto di mirtillo rosso in polvere, autorizzato nel 2017: questo alimento contiene tra il 55 e il 60% di proantocianidine (antiossidanti). Questa polvere si ottiene concentrando il succo con un’estrazione.
  • SeaPolynol TM, autorizzato nell’ottobre 2017 alcol ricco di florotannini (90%) estratto dall’alga bruna commestibile Ecklonia cava . I florotannini sono composti fenolici nella parete cellulare delle alghe. Si ritiene che abbiano proprietà antiossidanti benefiche. Questo ingrediente è già utilizzato in Giappone, Corea e Stati Uniti. l’assunzione giornaliera massima di florotannini dovrebbe essere 163 mg/die per gli adolescenti e 263 mg/die per gli adulti.

Riusciranno questi alimenti ad entrare nelle diete di noi italiani? Oppure le nostre abitudini alimentari sono talmente marcate da non poter essere modificate così facilmente? Lo scopriremo solo mangiando.