I vari tipi di contratti di lavoro

Quando si parla di contratto di lavoro, si fa riferimento a quello strumento che è fondamentale per poter disciplinare e regolare qualsiasi tipo di impiego. All’interno di tale documento, infatti, vengono scelti e fissati sia i termini che le condizioni a cui deve sottostare un certo lavoratore, definendone anche le responsabilità in relazione alla mansione a cui dovrà dedicarsi. Come si può facilmente intuire, non c’è un solo tipo di contratto di lavoro, ma esistono diverse soluzioni che può diventare molto utile conoscere nei loro aspetti fondamentali.

I contratti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la tipologia principale e presenta un gran numero di vantaggi. Prima di tutto, al suo interno offre un novero di garanzie, così come di tutele e di stabilità decisamente maggiori per qualsiasi lavoratore. In effetti, sia in riferimento alla continuità del rapporto di lavoro, ma anche per via del fatto che il datore di lavoro non può intimare alcun licenziamento senza la presenza di una giusta causa. Questo tipo di contratto si caratterizza per non avere scadenze dal punto di vista temporale. Infatti, il rapporto di impiego finisce solamente quando il dipendente è oggetto di licenziamento oppure presenta le sue dimissioni, rispettando il periodo di preavviso previsto dalla legge.

Discorso diverso in riferimento al contratto a tempo determinato. Qui, infatti, il lavoratore e il datore di lavoro pongono una scadenza temporale alla durata di tale rapporto. Si tratta di una tipologia particolarmente diffusa soprattutto tra le aziende oppure tra i privati, come sistema per poter mettere prima alla prova le qualità e le competenze del lavoratore e poi, eventualmente, assumerlo a tempo indeterminato. Per la dimissione, però, il lavoratore dovrà aspettare il termine previsto dal contratto a tempo determinato, altrimenti corre il rischio di dover pagare i danni a titolo di risarcimento.

I contratti di lavoro part-time

In questo caso, il rapporto di lavoro prevede un numero di ore settimanali che è compreso tra 16 e 30. Il contratto di lavoro part-time può essere sia a tempo determinato che indeterminato. Va detto che il part-time può essere di tipo orizzontale, di tipo verticale oppure misto. Nel primo caso, il dipendente deve lavorare un quantitativo di ore identiche ogni giorno della settimana: di solito, si tratta di 4-5 ore. Nella seconda opzione, il dipendente lavora solo alcuni giorni a settimana, ma in modalità a tempo pieno. Nel terzo caso, invece, la formula è una combinazione tra il part-time orizzontale e quello verticale. Il dipendente, quindi, può ritrovarsi a lavorare a tempo pieno per qualche giorno e a tempo ridotto per altri nella settimana.

Il contratto di somministrazione

In questo tipo di contratto sono tre le parti coinvolte, ovvero datore di lavoro, lavoratore e agenzia per il lavoro, che ha la denominazione di somministratore. Dell’assunzione e retribuzione del lavoratore se ne occupa l’agenzia autorizzata, che provvederà anche al versamento dei contributi. Spetterà poi al datore di lavoro rimborsare l’agenzia. I diritti e doveri di chi viene assunto con tale contratto nulla differiscono rispetto a quanto previsto per i dipendenti assunti direttamente dall’azienda.

Il contratto di apprendistato

Si tratta di un tipo di contratto che si adatta ai lavoratori di età che va da 15 a 29 anni. In questo contratto è prevista sia una normale attività di lavoro, ma anche una specifica fase di formazione professionale del dipendente.

Il contratto a chiamata e quello di tirocinio

Nel caso del contratto di lavoro a chiamata, si tratta di una tipologia che ha la funzione di soddisfare determinate necessità, di carattere temporaneo, del datore di lavoro. Il dipendente può lavorare al massimo 400 giorni in tre anni solari, altrimenti la forma diventa quella del contratto a tempo indeterminato.

Nel caso del contratto di tirocinio formativo e di orientamento, invece, ci si rivolge agli studenti che hanno da meno di dodici mesi finito gli studi. L’importo della retribuzione è stabilito da ciascuna Regione e deve essere pari ad almeno 300 euro. Dura da tre fino a dodici mesi, mentre per i disabili si può arrivare fino a 24 mesi.